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Brunei
Normativa Societaria
L’attività imprenditoriale nel Brunei può assumere una delle seguenti forme:
· Ditta individuale;
· Società di persone;
· Società di capitali;
· Filiale di una Società estera.
Le Società devono essere iscritte nel Registro dei Nominativi o nel Registro delle Società, ad eccezione di quelle Società denominate con il nome del proprietario. Le Ditte individuale e le Società di persone non sono sottoposte ad imposte. Devono essere registrate nel suddetto Registro. L’iscrizione nel Registro da parte degli stranieri deve essere preceduta da un benestare del Dipartimento dell’Immigrazione. Le Società di persone possono essere composte al massimo da 20 persone. Le Società di capitali sono regolate dal Companies Act (cap. 39) che prevede 4 tipologie societarie:
· Società per azioni;
· Società limitata per obbligazioni;
· Società limitata per azioni e obbligazioni;
· Società in nome collettivo.
Queste Società possono essere "pubbliche" ossia Società per azioni costituite tramite pubblica costituzione o "private" ossia Società per azioni a costituzione simultanea. Le Società private devono per Statuto restringere il diritto dei membri di trasferimento delle azioni, limitare il numero dei soci ad un massimo di 50 e vietare offerte pubbliche di acquisto delle azioni ed emissioni di obbligazioni. Almeno il 50% degli Amministratori deve essere cittadino del Brunei o ivi residente. Le Società pubbliche invece non hanno queste restrizioni. Per quanto riguarda le Filiali di Società estere, esse devono essere iscritte nella sezione 299 del Companies Act.
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